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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
17.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Agevolazioni fiscali volte a favorire gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici)

  1. Al decreto-legge 1 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provvede all'applicazione sull'immobile oggetto dei benefici fiscali, di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013, tutti i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
  3. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
  4. All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l’iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede dal 2019, nei limiti di 400 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione annuale del fondo di cui all'articolo 26, della presente legge.