Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente articolo:
Art. 16-octies.
(Ravvedimento per tributi locali)
1. All'articolo 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. – Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-quater non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»