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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 017.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
017.01.
inammissibile

  All'articolo 17, premettere il seguente:

Art. 017.
(Riduzione dell'aliquota IRI)

  1. All'articolo 55-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77», sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 300 milioni per l'anno 2019 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.