Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)
1. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.