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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Definizione agevolata di imposte, tributi e sanzioni dovute da imprese in crisi che abbiano fatto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ed ottenuto un piano di concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, contenente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» così come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

  1. Le imprese che abbiano richiesto ed ottenuto l'ammissione a un piano di concordato con continuità aziendale, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, beneficiano dell'annullamento delle sanzioni comminate e possono richiedere il pagamento rateale mensile delle imposte e i tributi dovuti per un periodo coincidente con quello previsto dal piano stesso.
  2. Le richieste di rateizzazione di cui al comma 1, e le modalità di pagamento, devono essere presentate entro il 31 marzo 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare delle singole rate e il giorno di scadenza di ciascun mese.
  4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
  5. In caso di mancato ovvero di insufficiente versamento di almeno tre rate consecutive previste dal dilazionamento del pagamento delle somme di cui al comma 1, la concessione del beneficio smette di produrre effetti.