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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
6.2.

  All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali,»;
   b) al comma. 1, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» aggiungere le seguenti: «, considerando solo gli importi ancora in contestazione»;
   c) al comma 2, alinea, dopo le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di» inserire le seguenti: «pendenza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia sta già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di»;
   d) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dell'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «dell'ente impositore»;
   e) al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: « a) della metà del valore della controversia in caso di pendenza nel primo grado di giudizio; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.