Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Restano ferme le quote di devoluzione e il gettito dei tributi spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali dei relativi territori, secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.