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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.06. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
25.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-terdecies è aggiunto il seguente:

Art. 17-quaterdecies.
(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, è riconosciuto:
   a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;
   b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

  2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo pari al limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro.