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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-undecies.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
25-undecies.2.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 49-bis, sostituire le parole da: con atto pubblico fino a: dei registri immobiliari con le seguenti: con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione.

  Conseguentemente:
    alla lettera a), capoverso 49-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di cessione delle unità abitative e delle loro pertinenze in violazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e in difetto di convenzione ai sensi delle disposizioni dei periodi precedenti, il cedente o il cessionario possono stipulare a loro richiesta una convenzione di regolarizzazione con il comune versando l'importo previsto per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione come determinato ai sensi dei periodi precedenti maggiorato di una penale pari al 15 per cento del suddetto importo;
   alla lettera b), sostituire il capoverso 49-quater, con il seguente:
  «49-quater. In caso di sottoscrizione di convenzioni di regolarizzazione di cessioni di unità abitative e loro pertinenze avvenute in violazione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, i cessionari non possono richiedere la restituzione delle somme eccedenti il vincolo di prezzo e, se ne hanno ottenuto il pagamento, sono tenuti alla restituzione, fatto salvo il diritto al rimborso della somma versata per la rimozione dei vincoli di prezzo e le relative maggiorazioni, in caso la regolarizzazione sia avvenuta su richiesta della parte cessionaria».