Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 25-duodecies.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 602/1973)
All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:
a-bis) Non si dà corso all'espropriazione se l'immobile è abitato da uno o più familiari del debitore entro il secondo grado che abbiano una invalidità certificata al 100 per cento, o se uno o più proprietari dell'immobile, invalidi al 100 per cento e ivi residenti, siano co-eredi dell'immobile stesso insieme a uno o più debitori.