Dopo l'articolo 25-undecies, inserire il seguente:
Art. 25-duodecies.
(Impresa balneare italiana)
1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano».