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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-undecies.011. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
25-undecies.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 25-undecies aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo)

  1. All'articolo 35, comma 1 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo la parola: «mare» e prima delle parole: «sono escluse» aggiungere le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative».
  2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere: «2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre».