stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-ter.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
25-ter.01.

  Dopo l'articolo 25-ter aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.1.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli Appennini Meridionali»)

  1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) denominata «Parco degli Appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli Appennini meridionali.
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'Unione europea per le Aree Protette insistenti nel Parco degli Appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  4. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede Europea per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento Europeo n. 1303 del 2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
  5. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua una «No-Tax-Area» per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
  6. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili.
  7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.