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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-quater.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
23-quater.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2025 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del sesto anno di età ovvero del sesto anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2025, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è aumentato del 20 per cento.
  1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.