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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20.1.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
  2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis».