Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Partecipazione alla gestione del servizio rifiuti di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini)
1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.