stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.023. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.023.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Aggiornamento dei tributi locali)

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», aggiungere il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
  2. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».