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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.016. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

  b) il comma 1-bis è abrogato.
  c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 19982006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
   a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
   b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
   c) nascita o adozione di un figlio.

  3-sexies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019, anche ai beneficiari correnti e anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.