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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.015.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Conferma a regime delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizia)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
   c) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
   d) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018»;
   e) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
   f) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   g) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.