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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quater.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
20-quater.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.