Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione», sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli immobili ed.».