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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
16.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16. 1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

  1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
  2. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.
  3. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.