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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
15.1.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.”».

  Conseguentemente:
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: « m-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili»;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.