Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Iva al 5 per cento)
1. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:
1-bis.1) «prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.