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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
10.6.

  Sostituirlo con il seguente:
«Art. 10.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
   a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
   b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo».

  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1o luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».