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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2018  [ apri ]
1.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il contribuente che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  Al comma 4, sostituire le parole: redditi di partecipazione con le seguenti: redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi, entro il 31 maggio 2019;
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5 con le seguenti: entro i termini di cui ai commi 2 e 5 o, in caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma;
   al comma 8, dopo le parole: In caso di mancato perfezionamento aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 7.