Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.».