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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-bis.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
26-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26-bis aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

  1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
  2. Per base imponibile di tale contributo s'intende, la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  3. Per patrimoni mobiliari si intendono:
   a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
   b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
  4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.
  5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
  6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
  7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.