Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.