Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 inserire i seguenti:
«641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».