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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-undecies.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
25-undecies.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane)

  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
  2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) Altimetria;
   b) Rischio desertificazione economica e commerciale;
   c) Calo demografico nel quinquennio.

  4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei Comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani.
  6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

  7. I Comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  8. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
  10. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio».