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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-bis.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
25-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25.1.
(Modifica ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380‘quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica, sono introdotti: a)un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità ! b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici; c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.