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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23-bis.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
23-bis.4.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1o aprile 2019 e fino 31 marzo 2021 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al periodo precedente, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al primo periodo e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.