Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1 i pagamenti per il noleggio di autoveicoli sono effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni».