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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
22.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni». Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.
  1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00».
  1-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.
  1-quinquies. All'articolo 2410 cod. civ., dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.».
  1-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.