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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-bis.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
21-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21-bis aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra questi ultimi ricomprese le società di cui all'articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell'esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.
  2. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e o le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini e o delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che ne inibisca l'uso.
  3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti o delle società autorizzate ad erogare prestazioni sanitarie e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le strutture sanitarie private di cura per l'adozione i provvedimenti sanzionatori di propria competenza. Per l'espletamento della nuova funzione è riconosciuta all'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni una dotazione annuale di euro centomila.
  4. Il direttore sanitario di ogni sede operativa delle strutture private di cura deve essere iscritto all'Albo territoriale della articolazione locale in cui svolge le proprie entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.