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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.016. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 4.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.