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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.011. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica).

  1. Dopo l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art 17-quater
(Acquisti di servizi per via telematica)

  1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.