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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

  1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.
  2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.