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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.024. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.024.

  Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4 Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»