Dopo l'articolo 20-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Contrassegno telematico)
1. All'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «La data di emissione impressa sul contrassegno non rileva, salvo prova contraria, ai fini della verifica della data di formazione di un atto o di una scrittura privata da assoggettare a registrazione.».