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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quater.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
20-quater.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.