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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
2.3.

  Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli atti di contestazione di sanzioni e gli atti di irrogazione di sanzioni notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati o ancora impugnabili alla stessa data possono essere definiti con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro novanta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.