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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
17.4.
inammissibile

  Al comma 1, lettera c), capoverso «6-quinquies, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, p-bis) e s-bis) del decreto legislativo n. 219 del 2006, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118, comma 1-bis) del decreto legislativo n. 193 del 2006, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma, il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  6-septies. Agli oneri di cui al comma 6-sexies, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.