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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
17.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Soppressione dell'addizionale erariale della tassa automobilistica)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è soppresso con decorrenza 1o gennaio 2019. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 300 milioni euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione a decorrere dal medesimo anno: a) per 200 milioni di euro, della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) per 50 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.