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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2018  [ apri ]
16.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16. 1.

  1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1o gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
  3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
  4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
  5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2019 e 2020 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un Giudice di Pace, Tribunale o Corte d'Appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  6. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole «contratti assicurativi, bancari e finanziari» sono sostituite con le seguenti: «nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese»;
   b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento.».