Dopo l'articolo 16-bis aggiungere il seguente:
Art. 16.1.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei dati nonché il monitoraggio delle informazioni e di tutelare la sicurezza dei cittadini, i fornitori di servizi di social network elettronici, al momento della registrazione di un account social sono tenuti a richiedere contestualmente, oltre ai dati anagrafici del soggetto iscritto, anche il codice fiscale e copia fotostatica in digitale dello stesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.