Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:
Art. 10-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)
All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo.».