Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)
1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
2. Al comma 2, la lettera a), dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».