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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9-bis.04. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
9-bis.04.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
   a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;
   b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
   c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato».
   b) l'articolo 15-bis è soppresso.

  2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
   1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
   2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
   3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.
  1-ter. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
  1-quater. Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del comma 1-bis è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.».

  3. All'articolo 56 del al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono riformulate come segue: « a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

  4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale.»;
   c) al comma 4 le parole: «Corte d'appello» sono sostituite dalle parole: «Corte di cassazione».

  5. All'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: «due terzi» sono sostituite dalle parole: «un terzo».